Internet point

Circoli che gestiscono Internet Point

misure poste a carico dei gestori o dei presidenti di un circolo privato

 

Con Decreto del 16 agosto il Ministero dell’Interno, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge 144/2005, ha disciplinato le misure poste a carico dei titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci , apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

In particolare sono stabiliti :

l’obbligo di identificazione delle persone che accedono ai servizi telefonici o telematici offerti;

le misure che debbono essere adottate al fine di impedire l’accesso ai servizi in assenza della previa identificazione;

il monitoraggio degli accessi e la conservazione dei dati fino al 31 dicembre 2007, a disposizione degli organi giudiziari e di polizia.

 

Con successiva Circolare del 29 agosto il Capo della Polizia ha specificato le misure attuative rispetto a quanto previsto dal Decreto Legge antiterrorismo e dai Decreti del Ministero dell’Interno (ivi compreso quello di cui sopra).

 

(Ministero dell'Interno, Decreto 16 agosto 2005: Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2005, n. 190)

Per consultare il Decreto clicca qui

Capo della Polizia, Circolare 29 agosto 2005, 557/PAS/12982D(22): Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9)

Per consultare la Circolare clicca qui

Adempimenti iniziali

I circoli che a decorrere dall' 11 agosto 2005 mettono postazioni internet a disposizione dei propri soci devono, prima dell'inizio dell'attività relativa, presentare domanda di autorizzazione presso la questura locale, tramite apposito modulo.
La domanda è in bollo da 14,62 euro e deve essere firmata dal legale rappresentante. Vale la regola del silenzio-assenzo : se entro 60 giorni dalla presentazione della stessa non viene disposto il diniego dell'autorizzazione, quest'ultima si intende concessa.

Obblighi dei circoli nell'esercizio dell'attività

In seguito all'entrata in vigore della normativa, i gestori dei circoli nei quali vengono forniti i servizi sopra descritti dovranno:

  1. identificare i soci utilizzatori dei servizi medesimi tramite documento di riconoscimento
     
  2. monitorare i servizi registrando data e ora della comunicazione, tipologia del servizio fruito ed abbinamento del fruitore all'apparecchio
     
  3. informare gli utenti sulle condizioni del servizio
     
  4. rendere disponibili i dati, anche in via telematica, alla polizia postale e, ove ne ricorrano le condizioni, all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria
     
  5. adottare misure per impedire l'accesso ai terminali a soggetti non identificati
     
  6. conservare i dati fino al 31 dicembre 2007

 

Le informazioni di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere raccolte con modalità informatiche.
Tuttavia, se il circolo pone a disposizione dei soci non più di tre apparecchi, può procedere alla annotazione su registro cartaceo - numerato e vidimato, prima dell'uso, dall’autorità locale di Pubblica Sicurezza.

 
 

AiCS - Comitato Provinciale di Lecce@2007/2008