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In data 27 febbraio 2008 presso la sede del Comitato
Provinciale AICS - Settore Calcio, si è riunita la
Commissione Disciplinare ed esaminati i referti
arbitrali delibera all'unanimità:
Delibera
di comminare 1 (una) giornata di squalifica al sig.
Coluccia Walter della Società
Amatori Giurdignano;
Delibera
di comminare 1 (una) giornata di squalifica al sig.
Chiriatti Salvatore della Società
Rondinelle Calimera;
Delibera
di comminare 1 (una) giornata di squalifica al sig.
Montinari Rodolfo della Società
Rondinelle Calimera;
Delibera
di comminare 3 (tre) giornate di squalifica al sig.
Cassano Francesco della Società
Amatori Sanarica;
Delibera
di comminare 1 (una) giornata di squalifica al sig.
Mariano Luigi della Società
Amatori Sanarica;
Delibera
di comminare 1 (una) giornata di squalifica al sig.
Lanzilotto Umberto della Società
Basiliani Otranto (somma ammonizioni);
Delibera
di comminare 1 (una) giornata di squalifica al sig.
Albino Luigi della Società
Amici Giallorossi Muro Leccese (somma
ammonizioni);
Delibera
di comminare 1 (una) giornata di squalifica al sig.
Rizzo Maurizio della Società
Nuova Frontiera Costruzioni (somma
ammonizioni);
Delibera
di squalificare il sig.
Massimi Raffaele della Società
A.C. Maglie (capitano) fino alla fine del
campionato provinciale amatori AICS 07/08 più le
eventuali fasi finali (scudetto o coppa primavera
Raciti) a cui dovesse partecipare l'A.C. Maglie
qualora si qualificasse;
Delibera di comminare
l'ammenda di euro 50 (cinquanta) alla società A.C.
Maglie per:
-
comportamento gravemente antisportivo
nei confronti di un avversario da parte di un suo
tesserato nella gara del 23/02/08 (euro 20);
-
perchè molti suoi
tesserati non collaboravano fattivamente con
l'arbitro per la buona riuscita della gara del
23/02/08, ma altresì ne ostacolavano il suo operato
(euro 20);
-
per mancata presentazione richiesta forza
pubblica (euro 10).
Delibera di comminare
l'ammenda di euro 20 (venti) alla società
Basiliani Otranto:
Esaminato
il ricorso presentato dalla società G.A.C.
Taurisano avverso la società S.S. Amatori
Uggiano relativo alla gara del 23/02/08,
constatata la regola n° 3 del gioco del calcio
che recita: ciascun calciatore partecipante al gioco
può scambiare il ruolo con il portiere a condizione
che l'arbitro venga informato prima che il cambio
avvenga e lo scambio di ruolo si effettui durante
un'interruzione di gioco; constatata la
regola n° 3 che recita: i calciatori ritardatari
titolari hanno diritto di prendere parte al gioco in
qualsiasi momento della gara, previa identificazione
e comunque con l'assenso dell'arbitro,
DELIBERA
di
rigettare il ricorso e di omologare la
partita con il risultato di pareggio per 1 a 1
conseguito sul campo.
Squinzano li, 27 febbraio 2008 |